La Dichiarazione di Rispondenza

diri

La Dichiarazione di Rispondenza, o DI.RI., è stata introdotta dal DM 37/08, per consentire di “mettere in regola” gli impianti e gli interventi parziali, eseguiti senza rilasciare la DI.CO.

In base al DM 37/08, la DI.RI. può essere rilasciata:

  • per gli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della legge 46/90, e prima del DM 37/08 (dal 13/03/1990 al 27/03/2008), se sono sprovvisti di DI.CO;
  • nel caso venga richiesto un aumento della potenza contrattuale, su impianti realizzati prima del 13/03/1990;
  • in caso di sanatoria o se si vuole valorizzare l’immobile in caso di vendita.

ATTENZIONE Non è possibile rilasciare una DI.RI, per impianti realizzati dopo il 27/03/2008.

A quale normativa deve fare riferimento l’impianto alla quale fa riferimento la DI.RI.

  • Per un impianto elettrico post 13/03/1990: in questo caso si deve rispettare la regola dell’arte, che esisteva al momento della realizzazione dell’impianto. In quanto, in questo caso, la DIRI sostituisce a tutti gli effetti la DICO;
  • Per un impianto elettrico ante 13/03/1990 in una unità immobiliare ad uso abitativo: l’impianto deve rispettare i requisiti minimi indicati all’art 6, comma 3, del DM 37/08, ossia:
    • “Gli impianti elettrici nelle unita’ immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
  • Per un impianto elettrico ante 13/03/1990 in un luogo di lavoro: l’impianto deve rispettare la vigente normativa, in particolare quella sulla sicurezza sul lavoro, come indicato nell’art 6, comma 2, del DM 37/08.

Per gli impianti ante 13/03/1990 nelle abitazioni, è importante specificare:

  • Possono rientrare nell’ambito della protezione contro i contatti indiretti (e quindi da verificare e adeguare):
    • il rispetto delle zone nei locali da bagno;
    • il colore giallo-verde sclusivamente per il conduttore di protezione;
    • le prese con gli alveoli protetti;
    • l’interruttore di comando luce sul conduttore di fase;
    • la sostituzione dei cavi, se il materiale isolante cade a pezzi.
      • ATTENZIONE: non occorre sostituire i cavi rigidi se non sono logori, in quanto tali cavi non sono mai stati proibiti.
  • L’impianto di terra può anche non essere presente, in quanto viene richiesto esplicitamente l’interruttore differenziale da 30 mA.
    • ATTENZIONE: Occorre aggiungere l’impianto di terra in caso di ampliamenti, anche di un solo circuito, in quanto andrebbe rilasciata una DI.CO. per la nuova parte, che quindi deve rispettare la normativa vigente. Di conseguenza non può essere rilasciata la DIRI per impianti che hanno subito ampliamenti dopo il 13/03/1990, senza avere prima eseguito l’impianto di terra.

In generale, se l’installatore riceve soltanto l’incarico di eseguire interventi sull’impianto, non deve rilasciare la DI.RI., ma soltanto la DI.CO. relativa a tali interventi.

Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza

  • La DI.RI. deve essere rilasciata da un professionista, iscritto all’albo professionale da almeno cinque anni di esperienza nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione, se l’impianto alla quale fa riferimento, è soggetto all’obbligo di Progetto.
  • La DI.RI. può essere rilasciata dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, che abbia ricoperto da almeno cinque anni tale ruolo in un impresa abilitata nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione, se l’impianto non è soggetto all’obbligo di Progetto.

 

Inoltre è importante ricordare che la Dichiarazione di Rispondenza può essere usata al posto della Dichiarazione di Conformità, per denunciare l’impianto di Terra all’Asl/Arpa e all’Inail, ai sensi del DPR 462/01.