La Dichiarazione di Conformità

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Il Decreto Ministeriale al quale faremo riferimento è il 37/08, che ha sostituito la legge 46/90. tale Decreto si applica a tutti gli impianti installati in edifici, quindi negli immobili, a prescindere dalla loro destinazione d’uso: questo esclude quindi tutti gli impianti completamente all’aperto e che non sono al servizio di edifici. ATTENZIONE: l’art 812 del Codice Civile, per immobile, intende anche qualsiasi costruzione unita al suolo a scopo transitorio come uno stand, chiosco, tendone, serra ecc…

La dichiarazione di Conformità (DI.CO.)

Tale dichiarazione può essere rilasciata solamente da una impresa installatrice abilitata ai sensi del DM 37/08, oppure, da un ufficio tecnico interno, il quale deve comunque possedere i requisiti necessari.

La dichiarazione di conformità deve sempre fare riferimento solamente agli interventi che sono stati effettuati sull’impianto, o in alternativa, all’intero impianto.

Ecco le differenze:

  • Installazione: si intente la costruzione di un nuovo impianto, oppure il rifacimento completo e radicale dell’impianto esistente;
  • Ampliamento: quando si ha un impianto già esistente e viene aggiunto almeno un nuovo circuito elettrico (luce o prese);
  • Trasformazione: quando vengono effettuate modifiche rilevanti come:
    • l’installazione di una Cabina di Media Tensione
    • il cambio di alimentazione, da Monofase a Trifase
    • il rifacimento di una parte dell’impianto
    • cambio di destinazione d’uso dei locali
    • aumento della sezione dei cavi e variazione del coordinamento delle protezioni
  • Manutenzione ordinaria: quando vengono sostituite piccole apparecchiature come interruttori e prese, in quanto obsolete, o che possono essersi danneggiate nel tempo.
  • Manutenzione straordinaria: tutto ciò che non rientra nelle precedenti categorie.

Compilazione della DI.CO.

Se l’impianto è soggetto a progetto, l’installatore deve riportare i dati di chi ha redatto tale progetto all’interno della di.co. ; se l’installatore ha eseguito l’impianto senza progetto, la DI.CO. NON HA ALCUN VALORE. L’obbligo di indicare il progetto è escluso solo per gli interventi di manutenzione, e per i cantieri edili.

Per quanto riguarda la relazione sui componenti installati, non vi è alcun obbligo di indicare un elenco di tutte le apparecchiature installate, ma può essere consigliato per limitare le proprie responsabilità in caso di danni o infortuni causati da successive modifiche dell’impianto. A tal fine, può essere utile anche fotografare l’intero impianto elettrico e archiviare tali immagini, che possono essere mostrate in caso di contestazioni.

In base al DM 37/08, art 7 comma 1, l’installatore deve procedere a effettuare delle verifiche iniziali sull’impianto prima di consegnare quest’ultimo alla committenza. Il report di tali verifiche può non essere allegato alla DI.CO.

Una cosa molto importante, e spesso sottovalutata, è quella della manutenzione dell’impianto. l’installatore deve infatti consegnare, assieme alla DI.CO. , le istruzioni per la manutenzione dell’impianto. Ancora meglio sarebbe se viene messo per iscritto un contratto di manutenzione. Secondo l’art 8 del DM 37/08, infatti, il proprietario dell’impianto ha l’obbligo di eseguire le manutenzioni, come comunicato dall’impresa installatrice. Tale obbligo sussiste in tutti i tipi di impianti, industriali, civili e condominiali. Se il proprietario dell’impianto, o l’amministratore di condominio, non eseguono la manutenzione:

  • possono incorrere ad una sanzione compresa da 1.000€ e 10.000€ come previsto dall’art.15 del DM 37/08,
  • possono incorrere in responsabilità civili e penali, se l’impianto provoca danni o infortuni.

Chi deve conservare la DI.CO. e a chi inviarla

L’installatore ha l’obbligo di conservare una copia della DI.CO., non ha più l’obbligo di inviarla alla Camera di Commercio o allo sportello unico per l’edilizia.

Il cliente ha l’obbligo di conservare una copia della DI.CO. sull’impianto elettrico, e deve esibirla in caso di controlli da parte delle autorità competenti. Deve inoltre inviare una copia della Dichiarazione a:

  • all’ente distributore dell’energia elettrica, in caso di nuova attivazione della fornitura, entro trenta giorni,
  • al comune, in caso di richiesta del certificato di agibilità,
  • all’inail e all’Asl/Arpa per la denuncia dell’impianto di terra, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, se il cliente è anche il datore di lavoro.

Si ricorda che, in caso si trattasse di una attività con almeno un dipendente, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare le verifiche dell’impianto di terra di cui al DPR 462/01.