Quali sanzioni si corrono se si è sprovvisti della Verifica dell’Impianto di Terra?

Le Sanzioni

Con la pubblicazione del Dgls 2/08/2009 n° 106 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo del 9 Aprile 2008 n°81  in materia di tutela e salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, qualcosa si è mosso nell’ambito della “obbligatorietà” delle verifiche secondo il DPR 462 modificando l’apparato sanzionatorio. Si spera adesso con queste modifiche che i datori di lavoro  si convincano se non dell’importanza delle verifiche almeno sulla obbligatorietà delle stesse.  Già il Dgls 81 aveva modificato la situazione vigente da innumerevoli anni , ma il Dlgs 106 gli ha dato il colpo di grazia.

Vediamo qui di seguito la modalità di attuazione da parte degli organi di vigilanza delle sanzioni amministrative e penali. Per prima cosa vediamo di suddividere le violazioni che fanno scattare una violazione penale o amministrativa.

Violazione sanzionata PENALMENTE:

  • Non è stata effettuata la verifica secondo il DPR 462;
  • Non è stata effettuata la valutazione del rischio di fulminazione;
  • Non è stato redatto il documento per il calcolo delle zone con pericolo d’esplosione;
  • Non sono state prese tutte le precauzioni necessarie per la protezione dai contatti diretti e indiretti;
  • Non sono state prese tutte le necessarie precauzioni  per il personale per quanto riguarda le sovratensioni.

Violazione sanzionata AMMINISTRATIVAMENTE:

  • Non vengono effettuate periodicamente manutenzioni su impianti di terra, su impianti di protezione scariche atmosferiche e su impianti elettrici in zone con pericolo d’esplosione;
  • Non vengono tenuti i documenti prodotti per la manutenzione e i verbali per gli organi ispettivi.

Procedure per Sanzioni Penali

Nel caso in cui l’organo di vigilanza riscontri una violazione che preveda una sanzione penale per prima cosa emette delle prescrizioni per procedere al risanamento della violazione stessa e indica il tempo massimo entro il quale queste prescrizioni devono essere effettuate. Successivamente  segnala il reato alla procura che a sua volta apre un procedimento penale che per il momento rimane congelato. Nel caso in cui il datore di lavoro risani la violazione nei termini prescritti il procedimento penale decade e rimane “solo” una sanzione pecuniaria che coincide con la quarta parte della massima sanzione prevista. Ad esempio in caso di mancata verifica dell’impianto di terra secondo il DPR 462 la sanzione massima prevista è di 4.200 euro, in caso di mancata verifica dell’impianto di protezione delle scariche atmosferiche secondo il DPR 462 la sanzione massima prevista è di 4.200 euro, mentre per la mancata verifica degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione secondo il Dpr 462 la sanzione pecuniaria prevista è di 6.400 euro. Pertanto nel caso in cui vengano sanzionate tutte e tre le voci sopracitate al datore di lavoro spetterà una multa ulteriore di almeno 3.700 euroNell’eventualità che il datore di lavoro non riesca o non voglia sanare le violazioni di cui sopra il procedimento penale segue il suo iter e rischia quindi l’arresto da 2 a 4 mesi per l’impianto di terra e per l’impianto di protezione scariche atmosferiche, e da 3 a 6 mesi per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione. C’è da aggiungere che il Dlgs 81 prevede anche la sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza.

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Procedure per Sanzioni Amministrative

Nel caso in cui le violazioni riscontrate prevedano una sanzione amministrativa l’organo di vigilanza emette una prescrizione che deve essere attuata entro i tempi stabiliti , ma pagando comunque un’ammenda pari al minimo della sanzione prevista. Ad esempio per la mancata manutenzione dell’impianto di terra la sanzione minima prevista è di 500 euro. Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperasse alle prescrizioni emesse commette reato come previsto dall’art. 11 del Dpr 520/55, che punisce con l’arresto fino a un mese di reclusione. C’è da aggiungere che il Dlgs 81 prevede anche la sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza.

 

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