Progetto dell’impianto elettrico. Quando serve?

progetto

Secondo il DM 37/08, sono soggetti a progetto, tutti i nuovi impianti, e le trasformazioni o ampliamenti effettuati su impianti esistenti. Sono esclusi solamente gli impianti completamente all’aperto, i cantieri, gli ascensori e l’installazione di apparecchi per usi domestici e porte automatiche.

Quando è obbligatorio il progetto

Il progetto dell’impianto elettrico può essere redatto soltanto da un professionista iscritto ad un albo professionale, o in alcuni casi, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, che dovrà formulare lo schema dell’impianto elettrico e dalla relazione dell’intervento effettuato, non è necessaria la planimetria.

Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad un albo se:

  • la potenza impegnata è superiore a 6kW. In caso di auto produzione, si valuta la considera la potenza più elevata tra quella contrattuale e quella auto prodotta. (Si considera sempre potenza impegnata da contratto, e no quella disponibile. es 6,6kw);
  • la struttura è maggiore di 400 m² per il residenziale e 200 m² per gli altri usi. Tale limite si riferisce solamente alla superficie coperta. ATTENZIONE se un solo contatore alimenta più unità immobiliari, le superfici si sommano, anche se sono fisicamente distinte;
  • è presente una cabina di trasformazione in Media Tensione;
  • anche solo uno dei locali all’interno della struttura è adibito ad uso medico;
  • la struttura è a maggior rischio in caso di incendio;
  • sono presenti zone con pericolo di esplosione;
  • sono presenti neon ad alta tensione di potenza totale superiore ai 1200 VA resa dagli alimentatori;
  • Inoltre l’obbligo di progetto esiste per:
    • gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS);
    • gli impianti elettronici, se inseriti in un impianto elettrico con obbligo di progetto;
    • gli impianti di rilevazione incendi se all’interno di una struttura soggetta al controllo dei VVF, o se l’impianto comprende almeno dieci rilevatori.

ATTENZIONE se all’interno di una stessa unità immobiliare sono presenti più destinazioni d’uso, e anche solo una di queste è soggetta all’obbligo di progetto, allora l’intero impianto è soggetto a progetto. Esempio: un autorimessa condominiale superiore ai 300 m² (luogo a maggior rischio in caso di incendio), inserita in un condominio che non richiederebbe l’obbligo del progetto, rende obbligatorio il progetto per tutto il condominio.

Il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico se:

  • Non è presente nessuna delle condizioni dette in precedenza…quindi:
    • Unità immobiliari ad uso abitativo inferiore ai 400 m² e con potenza impegnata inferiore ai 6 kw;
    • Altre attività inferiori ai 200 m², se non sono presenti locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione, e se la potenza impegnata è inferiore ai 6 kw;
    • Autorimesse condominiale non soggette ai VVF e senza la presenza di centrali termiche con pericolo di esplosione o ambienti a maggior rischio in caso di incendio, e potenza impegnata inferiore ai 6 kw.

NOTA BENE Gli impianti radiotelevisivi e le antenne, non sono mai soggetti a progetto.

Se il committente non vuole il progetto di un professionista, se questo si dimostrasse obbligatorio, L’IMPRESA INSTALLATRICE NON PUÒ ESEGUIRE L’IMPIANTO.