Impianto di Terra nelle Vecchie Abitazioni

terra-ante-4690

Gli impianti elettrici realizzati dopo l’entrata in vigore della legge 46/90, quindi dal 13/03/1990, devono essere senz’altro muniti di impianto di terra. Per gli altri impianti è invece sufficiente un interruttore differenziale da 30mA, come ammesso dal DM 37/08 art 6 comma 3.

Il problema sorge quindi se dobbiamo effettuare dei lavori su impianti ante 46/90, cioè:

  • Ampliamento, cioè l’aggiunta di anche un solo circuito elettrico (cavo e interruttore automatico)
  • trasformazione, in caso di modifica sostanziale o rifacimento dell’impianto.

Se ci troviamo in uno dei suddetti casi, dobbiamo realizzare l’impianto di terra per l’appartamento in oggetto, altrimenti non è possibile rilasciare la dichiarazione di conformità. Possiamo invece realizzare la Dichiarazione di Rispondenza per un impianto ante 46/90, sprovvisto di messa a terra. (Vedi La Dichiarazione di Rispondenza)

Per quanto riguarda le parti comuni condominiali, dobbiamo invece fare due importanti distinzioni:

  • Se il condominio ha propri dipendenti, deve essere dotato senza meno di impianto di terra, e provvedere alla denuncia di tale impianto e alle verifiche di cui al DPR 462/01 (Vedi La Denuncia dell’Impianto di Terra e Verifiche DPR462/01)
  • Se il condominio non ha propri dipendenti, può essere assimilato alle civile abitazioni, quindi è necessario solamente il differenziale generale da 30mA. Anche se non obbligatorio, l’impianto di terra è comunque fortemente raccomandato in quanto:
    • se accade un infortunio nei servizi condominiali, l’amministratore rischia pesanti sanzioni;
    • l’impianto di terra condominiale può essere utile a tutti i condomini, in occasione di qualsiasi lavoro di ampliamento o ristrutturazione del loro impianto;
    • le terre separate dei singoli appartamenti sono contrarie alla regola dell’arte.